Anna Fazio Commercialista

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Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1° gennaio 2015

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1° gennaio 2015

 

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Le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 sono soggette, a decorrere dal 01.01.2015, ad un ulteriore e considerevole incremento: sono interessati dall’incremento delle aliquote contributive tutti gli iscritti alla suddetta Gestione, sia quelli assicurati anche 2 presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione che quelli iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati (ivi compresi, nell’ambito di tale categoria, i c.d. professionisti “senza Cassa”).

Chi è obbligato ad iscriversi alla gestione separata
Sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori.

Ai fini della contribuzione dovuta, detti soggetti vengono distinti in due macro categorie:
– soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati;
– soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
né pensionati
Aliquote contributive applicabili per il 2015

OSSERVA
Per i soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza, il DL n. 98/2011, ha individuato, inoltre, gli obblighi contributivi alla Gestione separata INPS. In particolare:
– i soggetti già pensionati, se continuano a svolgere l’attività professionale il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza. Detti soggetti sono esclusi dall’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;
– sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS i soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale ed i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).