Anna Fazio Commercialista

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Stabilità note di variazione

Riscritto l’articolo 26 del decreto IVA sulla stabilità note di variazione

 

 

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La Legge di Stabilità 2016 – L. 208/2015 – all’articolo 1, commi 126-127, modifica la disciplina delle note di variazione ai fini Iva riscrivendo l’articolo 26, D.P.R. 633/1972 e stabilendo diverse decorrenze in relazione a talune previsioni in esso contenute.
La nuova versione dell’articolo 26 del decreto Iva opera una precisa distinzione tra le seguenti ipotesi che legittimano l’emissione di una nota di variazione in diminuzione:

  • a) verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) dell’operazione;
  • b) applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
  • c) assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad altra procedura di soluzione della crisi d’impresa quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti ed piano attestato di risanamento;
  • d) procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.

Dette ipotesi risultano inoltre chiaramente differenziate anche per quanto riguarda il limite temporale entro il quale è possibile effettuare la variazione; ciò può avvenire:

entro il termine di un anno nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) e richiamate dal comma 2 dell’articolo 26, qualora si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti;

  • senza alcun termine nell’ipotesi di cui alle lettere c) e d) richiamate dal comma 4 dell’articolo 26, pur nel rispetto dell’ordinario termine per l’esercizio del diritto alla detrazione stabilito dall’articolo 19 del decreto Iva.