Anna Fazio Commercialista

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Nuovo regime forfettario 2016

Nuovo regime forfettario 2016

 
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La Legge di Stabilità per il 2016 ha soppresso a far data dal 1° gennaio 2016 il regime dei minimi (che rimane però utilizzabile, fino alla relativa scadenza naturale ovvero sino al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età per coloro che lo abbiano correttamente optato entro il 31/12/2015) ed ha apportato diverse modifiche al regime forfettario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014. Nel seguito affronteremo tali novità iniziando dalla principale.
Modifiche ai coefficienti di redditività e al limite dei ricavi
Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività variabile in funzione del codice attività.

Requisiti di accesso
Nella versione attuale i requisiti di accesso, con riferimento all’anno di imposta precedente, prevedono che
il contribuente:

  • non abbia conseguito ricavi ovvero abbia percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai

limiti specifici dettati dalla norma, diversi a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività
esercitata;

  • abbia sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per

lavoro accessorio, dipendente e collaboratori (anche a progetto) compresi gli utili da partecipazione e
le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60, Tuir;

  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non

superi i 20.000 euro (esclusa l’Iva in acquisto anche se non detratta). Restano in ogni caso esclusi dal
calcolo i beni immateriali.