Anna Fazio Commercialista

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Soppressa dal 2015 la comunicazione IRE per gli interventi di riqualificazione energetica a cavallo d’anno

Soppressa dal 2015 la comunicazione IRE per gli interventi di riqualificazione energetica a cavallo d’anno

 

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Premessa

L’art. 1 co. 344 – 349 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto, nel panorama fiscale italiano, una particolare detrazione d’imposta a favore dei contribuenti che sostengono oneri per l’implementazione di talune tipologie di interventi, finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Tale misura è stata negli anni oggetto di diverse proroghe e modifiche.
Norma Contenuto

Art. 1 co. 20 – 24 e 286 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria2008)
– Ha prorogato l’agevolazione in esame in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2010.
– Ha apportato modifiche ed integrazioni alla relativa disciplina.

Art. 29 co. 6 delDL 29.11.2008 n. 185
– Ha previsto ulteriori adempimenti per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008.
– Ha statuito l’obbligo, per le spese sostenute a decorrere dall’1.1.2009, di ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo.

art. 1 co. 48 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011)
– Ha prorogato l’agevolazione in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2011.
– Ha previsto l’obbligo, per le spese sostenute nel 2011, di ripartire la detrazione in 10 rate annuali di pari importo.

Art. 4 co. 4 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214
Ha prorogato la detrazione IRPEF/IRES del 55% alle spese sostenute entro il 31.12.2012.

Art. 11 co. 2 e 3 del DL 22.6.2012 n. 83, conv. con modificazioni dalla L.7.8.2012 n. 134 – c.d. “decreto crescita e sviluppo”
– Ha prorogato per le spese sostenute fino al 30.6.2013 la detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (rimangono fermi i limiti massimi di spesa stabiliti dai co. 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 a seconda della tipologia dell’intervento);
– Ha disposto l’applicabilità immediata (dall’1.1.2012) della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi degli interventi di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, vale a dire per le opere
finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, effettuate anche in assenza di lavori edilizi.

Art. 1, comma 139 Legge di stabilità per il 2014
Ha disposto un’ulteriore proroga della detrazione in esame nella misura del 65% (in luogo della previgente misura del 55%) per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014, ovvero del 50% per le spese sostenute dall’01.01.2015 al 31.12.2015. Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali (o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio) la detrazione spetta, invece, nella misura del 65%