Anna Fazio Commercialista

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Attività di impresa e lavoro autonomo regimi fiscali 2016

Attività di impresa e lavoro autonomo regimi fiscali 2016

 

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L’art. 1 commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015, entrata in vigore lo scorso 01.01.2015, ha introdotto nell’ordinamento nazionale il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi, destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale.
I soggetti che adottano il regime in esame beneficiano di talune semplificazioni e in particolare:

  • non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa;
  • sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
  • non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;
  •  non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti, previo rilascio di apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.
  •  non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte fermo restando l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta;
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD., salvo la numerazione / conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • non sono soggetti agli studi di settore / parametri, né alla comunicazione clienti-fornitori e “black list”.

Su tale impianto normativo è intervenuto, di recente, l’art. 1 co. 111 – 113 della legge di stabilità 2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale dello scorso 30.12.2015), che ha apportato alcune modifiche al regime fiscale di cui trattasi. In particolare, le principali novità hanno riguardato:

  • alcune condizioni per l’accesso e la permanenza nel regime;
  • l’agevolazione per i soggetti che iniziano l’attività;
  • il regime contributivo agevolato opzionale.

Di seguito, dopo aver riepilogato le condizioni di accesso al regime forfettario, verranno esaminate le situazioni prospettabili:

  • per i soggetti che iniziano l’attività nel 2016;
  • per i soggetti già in attività nel 2015 in relazione alle scelte per il 2016.