Anna Fazio Commercialista

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Reverse charge: dal 01.01.2015 esteso a nuovi servizi

Reverse charge: dal 01.01.2015 esteso a nuovi servizi

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Come noto, il “reverse charge” è un meccanismo di applicazione dell’IVA volto a porre l’obbligo dell’assolvimento del tributo in capo allo stesso soggetto che ha diritto alla detrazione dell’imposta e ciò implica che:
– il fornitore emetta una fattura senza applicare alcuna imposta, con l’annotazione “inversione contabile” (le fatture soggette a reverse charge in regime interno sono escluse
dall’applicazione dell’imposta di bollo pari a 2 euro).
– l’acquirente integri la fattura ricevuta dal fornitore con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e la registri sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti.
La legge di Stabilità per l’anno 2015, in vigore dal 01.01.2015, integrando l’art. 17, comma 6 del Dpr 633/1972, ha previsto ulteriori ipotesi di reverse charge (o inversione contabile) per talune operazioni effettuate in regime interno tra soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia. Ma veniamo con ordine.

Nuove prestazioni soggette al meccanismo del reverse charge: Legge di stabilità 2015
Dal 01 gennaio 2015, l’applicazione del reverse charge coinvolge, infatti, nuovi settori e nuove tipologie di prestazioni che si affiancano a quelle già previste prima dell’entrata in vigore
della Legge di stabilità 2015 (2014). Operazioni soggette a reverse charge già previste prima dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 Acquisti da soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE: in linea generale debitore dell’imposta è il cessionario o committente nazionale, in relazione a tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi IVA “stabiliti in altro Paese della UE nei confronti di soggetti passivi “stabiliti” nel territorio italiano;

Reverse charge interno nel caso in cui sia il cedente/prestatore che il cessionario/committente non siano “stabiliti” in Italia: in tale ipotesi debitore dell’imposta è il cessionario estero. Nel caso in cui il cessionario non sia in possesso di rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta in Italia lo stesso dovrà procedere alla nomina del rappresentante ovvero apertura della partita IVA per adempiere agli obblighi IVA in Italia (circolare n. 11/E del 2007).