Il nuovo regime forfettario previsto dalla legge di stabilità per il 2015
Con la presente desideriamo informarla che con la legge di stabilità per il 2015 viene prevista l’introduzione, a partire dal 01.01.2015, di un nuovo regime forfettario che andrà a sostituire i precedenti vecchi regimi dei minimi, delle nuove iniziative produttive ed il regime contabile agevolato previsto dall’art. 27 comma 3 del DL n. 98/2011. Coloro che possiedono i requisiti previsti potranno beneficiare di un’aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi (comprese le addizionali) del 15% e della disapplicazione di IVA ed IRAP. Il reddito viene determinato sul totale dei ricavi, a cui viene applicato un coefficiente di redditività diversificato a seconda dell’attività svolta (non rientrano, quindi, nella determinazione del reddito i costi effettivamente sostenuti dal contribuente). Coloro che accedono al nuovo regime forfettario, al pari dei minimi, saranno esonerati dagli studi di settore. In riferimento al periodo transitorio 2014-2015 viene prevista una disciplina ad hoc per i soggetti che alla data del 31.12.2014 stanno applicando uno degli oramai abrogati regimi fiscali di vantaggio: per coloro che hanno aderito al regime dei minimi viene prevista la possibilità di proseguire nella fruizione del regime agevolato mentre per i restanti due regimi (regime delle nuove iniziative e regime contabile agevolato) viene previsto il passaggio al nuovo regime in alternativa all’opzione al regime ordinario. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le disposizioni concernenti il nuovo regime forfettario, ricordando che nel corso dell’approvazione della legge di stabilità 2015 potrebbero essere approvate modifiche alle disposizioni che nel proseguo verranno commentate.
Premessa
Con la legge di stabilità viene prevista l’abrogazione di tre regimi agevolati e la loro sostituzione con un nuovo regime forfettario. Le disposizioni attualmente contenute nel disegno di legge per la stabilità 2015 prevedono l’istituzione di un nuovo regime forfettario per le attività di minori dimensioni: qualora il contribuente rispetti i requisiti previsti, potrà accedere al nuovo regime che prevede l’applicazione di un’aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi (15%), la disapplicazione di IVA, IRAP e degli studi di settore e l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi.
Viene in ogni caso previsto un regime transitorio che consente la prosecuzione del regime dei minimi fino al raggiungimento del quinquennio o dei 35 anni da parte del contribuente.
Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio la disciplina del nuovo regime forfettario, nonché alcuni aspetti che riguardano i contribuenti che attualmente stanno beneficiando dei regimi agevolati abrogati dal 01.01.2015.
OSSERVA
Si segnala che coloro che attualmente non beneficiano del nuovo regime dei minimi (secondo le disposizioni attuali più vantaggioso rispetto al nuovo regime forfettario) devono considerare se accedervi entro il prossimo 31.12.2014, in considerazione del fatto che a partire dall’anno prossimo non sarà più, appunto, concessa tale opzione.
Il nuovo regime agevolato
La legge di stabilità per il 2015 prevede alcune condizioni di accesso per il nuovo regime forfettario. I contribuenti potranno accedere al regime in argomento se nell’anno precedente:
hanno conseguito di ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nella tabella di seguito riportata (compreso tra euro 15.000 e 40.000). In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata;
OSSERVA
Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi/parametri.
- hanno sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
- il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 (al lordo dell’ammortamento) non è superiore a € 20.000.
OSSERVA
Non si considerano i beni di costo pari o inferiore a euro 516,46. Si considerano, invece, i beni ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente), anche se nella misura ridotta del 50%. Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.
Le esclusioni
Le disposizioni contenute nel ddl di stabilità 2015 prevedono alcune circostanze che precludono l’accesso dei contribuenti al nuovo regime forfettario. Non possono accedere al nuovo regime forfettario i contribuenti che rientrano in una delle seguenti ipotesi:
OSSERVA
La verifica dei requisiti di accesso va effettuata avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento. Per quanto di nostro interesse, quindi, le cause di esclusione e le condizioni per l’accesso dovranno essere verificate nel 2014 e poi valutate anno per anno.
Si deve specificare che non sono previste ulteriori preclusioni all’accesso al regime (diversamente dal regime dei minimi), pertanto il nuovo regime forfettario può essere applicato anche ai soggetti già in attività. In ogni caso, qualora il contribuente decida di accedere al regime forfettario ad avvio dell’attività potrà accedere ad un abbattimento forfettario del reddito di un terzo.
Semplificazioni per chi accede al nuovo regime
Prima di illustrare nel dettaglio le modalità di calcolo del reddito imponibile e le aliquote di imposta applicabili, illustriamo le semplificazioni a cui i contribuenti possono accedere attraverso il nuovo regime forfettario.
In materia IVA, si segnalano le seguenti semplificazioni:
- non va addebitata l’IVA a titolo di rivalsa;
- nessun diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti;
- cessioni intraUE di beni considerate cessioni interne ex art. 41, comma 2-bis, DL n.331/93;
- acquisti intraUE di beni fino ad € 10.000 tassati nello Stato UE del cedente;
- prestazioni ricevute da soggetti non residenti e rese agli stessi con applicazione degli artt. 7-ter e seguenti, DPR n. 633/72;
- importazioni / esportazioni rispettivamente con IVA assolta in Dogana ovvero non imponibili (senza possibilità di acquistare beni e servizi con utilizzo del plafond).
In riferimento agli adempimenti, il nuovo regime forfettario agevolato prevede i seguenti obblighi per i contribuenti:
Con riferimento, invece, alle imposte sui redditi si segnala l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Coloro che accedono al regime, invece, sono tenuti all’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi.
In riferimento alle ritenute d’imposta, i contribuenti forfetari non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura. Inoltre, non deve essere effettuata alcuna ritenuta alla fonte (sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta).
In materia di studi di settore e IRAP si segnala l’esclusione dei contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario (al pari dei contribuenti minimi).
Il calcolo dell’imposta
Come anticipato in premessa, ai fini della determinazione del reddito il nuovo regime forfettario non tiene in considerazione l’importo compressivo dei costi, ma prevede l’applicazione di un coefficiente di redditività distinto per ogni tipologia di attività.
In particolare, i contribuenti che aderiscono a tale regime determinano il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività nella misura indicata in tabella. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.
Viene previsto, inoltre, che i contributi previdenziali si deducono dal reddito determinato secondo i criteri appena esposti.
Complessivamente, quindi, la determinazione del reddito imponibile deve essere effettuata sulla base del seguente calcolo:
In riferimento alla determinazione del reddito imponibile si devono segnalare le seguenti ipotesi:
- in caso di impresa familiare, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo della quota imputata ai familiari, è dovuta dal titolare;
- ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva anche il reddito forfetario.
OSSERVA
In riferimento al trattamento fiscale delle perdite, i contribuenti forfettari possono utilizzare le perdite dei periodi precedenti (considerato che il regime, con la tassazione su coefficienti forfettari, non prevede la produzione di perdite) secondo le disposizioni del TUIR.
I contribuenti potranno scomputare dal reddito forfetario le perdite prodotte durante il regime dei minimi, nonché quelle derivanti da imprese o da partecipazioni in società in contabilità ordinaria.
Per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfetario che intraprendono una nuova attività, il reddito, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i 2 successivi.
OSSERVA
In questo caso, in sede di inizio attività è previsto che:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
- qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.
Regime contributivo
Il nuovo regime forfettario prevede l’applicazione di un regime contributivo ad hoc, sulla base del quale i contribuenti potranno derogare il minimale contributivo previsto dalla legge n.233/90. Pertanto, i contribuenti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti non dovranno versare i contributi sul reddito minimale ma solo sul reddito effettivo (o meglio, il reddito risultante per effetto dell’applicazione dei coefficienti di redditività previsti dal ddl stabilità 2015).
L’applicazione del regime contributivo agevolato non è automatica: gli interessati dovranno provvedere entro il 28.02 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva a presentare una comunicazione telematica all’INPS.
In contropartita, coloro che accedono al regime agevolato non possono beneficiare della riduzione di aliquota prevista per i collaboratori di età inferiore a 21 anni, né la riduzione alla metà per i contribuenti ultra 65enni.
Entrata ed uscita dal regime forfettario
Sono interessati al nuovo regime i contribuenti che svolgono attività d’impresa, anche sotto forma di impresa familiare o di lavoro autonomo che rispettano i requisiti di applicazione (sopra indicati). Il regime agevolato è applicabile a partire dal 2015 ai soggetti sopra indicati, a condizione che non sussista una delle ipotesi di esclusione previste dal ddl stabilità 2015.
Diversamente dal regime dei minimi, nel caso di mancato rispetto delle condizioni di applicazione non viene prevista alcuna ipotesi di immediata estinzione del regime (come invece avveniva in riferimento al regime dei minimi, qualora il contribuente produca ricavi o compensi superando il massimale di almeno il 50%).
In riferimento alle regole di passaggio, si segnalano le seguenti problematiche:
- in materia IVA, il passaggio dal regime ordinario al forfettario comporta la rettifica della detrazione a sfavore del contribuente. Viceversa, nel caso di uscita dal regime forfettario la rettifica è a favore del contribuente;
- in materia di imposte dirette, il passaggio al regime forfettario comporta in ogni caso l’applicazione delle disposizioni che prevedono la tassazione o la deduzione di componenti positivi o negativi di reddito prodotto negli anni precedenti.
OSSERVA
In riferimento alle plusvalenze, per i beni acquistati prima dell’ingresso nel regime forfetario e ceduti dopo la fuoriuscita, “si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.
Per i beni acquistati nel corso del regime forfetario e ceduti dopo la fuoriuscita dal regime si assume come costo non ammortizzato il prezzo di acquisto.
Passaggi dai regimi abrogati dal 2015
Come anticipato in premessa, l’introduzione di tale nuovo regime prevede l’abrogazione di alcune agevolazioni previste dal nostro ordinamento. Ci si riferisce, in particolare, al nuovo regime dei minimi, al regime delle nuove iniziative ed al regime contabile agevolato.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti
Anna Fazio