Anna Fazio Commercialista

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Circolari

Annotazione sulla carta di circolazione dei dati dell’utilizzatore dell’auto solo per gli atti posti in essere dal 03.11.2014

Annotazione sulla carta di circolazione dei dati dell’utilizzatore dell’auto solo per gli atti posti in essere dal 03.11.2014

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con riferimento all’obbligo previsto dall’art. 94 co. 4-bis del DLgs. 285/92 che prevede determinati obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, si è recentemente espresso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti (circ. Min. Infrastrutture e Trasporti n. 15513/2014 e con circolare n. 23743/2014 del 27.10.2014) prevedendo che: i) i suddetti obblighi competono, in linea generale, agli “aventi causa” (ovvero utilizzatori del veicolo): sebbene, con apposita delega scritta tali obblighi possono essere demandati anche all’intestatario del veicolo; ii) sono esonerati dall’obbligo in questione i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. Particolari disposizioni sono previsti per i veicoli aziendali. Con specifico riferimento a detti autoveicoli, viene precisato che sono esclusi dalla disciplina in esame: i) gli utilizzi di veicoli in disponibilità a titolo di fringe benefit, non configurandosi l’ipotesi di comodato (in assenza del carattere di gratuità); ii) al di fuori dell’ipotesi di fringe benefit, gli utilizzi promiscui di veicoli aziendali, non sussistendo l’uso esclusivo e personale del veicolo; iii) l’ipotesi in cui più dipendenti utilizzino alternativamente il medesimo veicolo aziendale, posto che in tal caso viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale, nonché la continuità temporale dello stesso; iv) le istruzioni relative al comodato di veicoli aziendali rilevano anche per soci, amministratori e collaboratori. L’obbligo di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei veicoli, nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, riguarda soltanto gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, mentre non sussiste alcun obbligo per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014; per questi ultimi, resta, tuttavia, ferma la possibilità di provvedere all’aggiornamento, senza alcuna applicazione delle sanzioni in caso di omissione. Tali adempimenti, peraltro, non riguardano, per il momento, i soggetti che effettuano attività di autotrasporto.

Per maggiori informazioni consulta circolazione dei dati dell’utilizzatore dell’auto.